Articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 gennaio 1999
Art. 8. Eventi eccezionali 1. Qualora il tabaccaio non abbia potuto svolgere le attivita' connesse con lo svolgimento del servizio, a causa di eventi dichiarati eccezionali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 , i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancata attivita', o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attivita'.
2. Qualora il sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1, non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente decreto, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento e' certificata con dichiarazione del gestore del sistema informatico rilasciata ai sensi dell' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Note all' art. 8:
- Per il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 , vedi nelle note alle premesse.
- Per l' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , vedi nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente