Art. 5. Compenso per la prestazione del servizio 1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo della stessa, la somma di (( euro 1,87 )) (( . . . )) , comprensiva dei costi relativi. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186 (in G.U. 23/12/2009, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che:
"Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
"Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".