Articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 gennaio 1999
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Versione
7 gennaio 2010
Art. 5. Compenso per la prestazione del servizio 1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo della stessa, la somma di (( euro 1,87 )) (( . . . )) , comprensiva dei costi relativi. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186 (in G.U. 23/12/2009, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che:
"Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Entrata in vigore il 7 gennaio 2010
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