Articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 gennaio 1999
Art. 7. Variazioni alle modalita'
ed ai tempi di svolgimento del servizio 1. Le eventuali variazioni alle modalita' ed ai tempi di svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, comma 3, resesi opportune anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonche' la decorrenza della relativa operativita', sono definite secondo le modalita' indicate nell'articolo 2, comma 3.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente