Art. 4. Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All' articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , come modificato dal presente regolamento:
"Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli.
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , come modificato dal presente regolamento:
"Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli.
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.".