Articolo 9 della Legge 21 luglio 1959, n. 536
Articolo 8Articolo 10
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15 agosto 1959
Art. 9.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di contorto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1959-60, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959