Articolo 19 del Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Articolo 18Articolo 20
Versione
26 febbraio 1960
Art. 19.


Le assicurazioni sociali di cui al primo comma dell'art. 13 della legge sono: le assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; contro le malattie e per la maternita' contro la tubercolosi; contro la disoccupazione; contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente