Art. 19.
Le assicurazioni sociali di cui al primo comma dell'art. 13 della legge sono: le assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; contro le malattie e per la maternita' contro la tubercolosi; contro la disoccupazione; contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le assicurazioni sociali di cui al primo comma dell'art. 13 della legge sono: le assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; contro le malattie e per la maternita' contro la tubercolosi; contro la disoccupazione; contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.