Articolo 10 del Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129
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Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. Fino alle predette date continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie. La Banca d'Italia e la Consob adottano tali provvedimenti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze, continua ad applicarsi, fino alla data della sua revisione, il protocollo d'intesa stipulato dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 31 ottobre 2007 ai sensi dell' articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, ai sensi del periodo precedente, la Banca d'Italia e la Consob, per la fase transitoria, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di avvio dell'operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operativita' dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, di cui all' articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono stabilite dalla Consob con proprie delibere ai sensi dell'articolo 1, comma 41, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016).
4. A decorrere dalla data di avvio di operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3:
a) nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472 , per «Albo unico dei promotori finanziari» e per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all' articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
b) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206 , per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all' articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dedicata ai consulenti finanziari autonomi e per «Organismo» deve intendersi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, anzidetto;
c) nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66 , per «Albo» deve intendersi la sezione dell'Albo di cui all' articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dedicata alle societa' di consulenza finanziaria e per «Organismo» deve intendersi l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, anzidetto.
5. Fino dalla data di avvio di operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3 e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attivita' di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
6. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 31, comma 4, ai consulenti finanziari autonomi, alle societa' di consulenza finanziaria e al personale delle societa' di consulenza finanziaria che svolgono le attivita' previste dell' articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE si applicano i requisiti di esperienza professionale ivi stabiliti e le relative disposizioni attuative adottate anche dalla Consob.
7. Si intendono autorizzate al servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , limitatamente alla sottoscrizione e compravendita di strumenti finanziari di propria emissione, dal 3 gennaio 2018:
a) le banche italiane e le succursali italiane di banche di paesi terzi (gia' denominate banche extracomunitarie) iscritte nell'albo previsto dall' articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo; e
b) le Sim e le imprese di paesi terzi (gia' denominate imprese di investimento extracomunitarie) con succursale in Italia iscritte nell'albo previsto dall' articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
I soggetti di cui alle lettere a) e b) comunicano, rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, entro il 30 novembre 2017, se non intendono avvalersi dell'autorizzazione al predetto servizio. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza dell'autorizzazione.
8. A partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intende riferita al servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
9. A partire dal 3 gennaio 2018, l'autorizzazione rilasciata per la prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intende riferita al servizio di cui all' articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
10. I soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica, diversi da quelli di cui all' articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 2 gennaio 2018 negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, possono continuare ad esercitare tale attivita' purche', entro un anno da tale data, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , salvo e fino a che tale autorizzazione sia rifiutata.
11. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 5 del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176 .
12. Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 , e' abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale data i riferimenti ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 , e al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 , si intendono effettuati, rispettivamente, ai commi 1 , 2 e 3 dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 , si intendono effettuati all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
13. Le modifiche apportate dal presente decreto alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
14. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio 2018 continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Il regolamento ministeriale del 26 giugno 1997, n. 329 , recante «Norme di attuazione e di integrazione della riserva di attivita' prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento» e' abrogato ma continua a essere applicato fino al 3 gennaio 2018. A partire da tale data i riferimenti al citato regolamento ministeriale si intendono effettuati all' articolo 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di paesi terzi (gia' denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (gia' denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione di servizi e attivita' di investimento nel territorio della Repubblica e che abbiano la propria sede legale in paesi per i quali, alla medesima data, la Commissione europea non abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attivita', limitatamente all'attivita' svolta nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali come individuati ai sensi dell' articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a) , e comma 2-sexies, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , fino all'adozione di detta decisione e comunque non oltre il ((30 giugno 2021)) .
17. Le imprese di paesi terzi (gia' denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (gia' denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla prestazione di servizi e attivita' di investimento nel territorio della Repubblica tramite succursale, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attivita' tramite la succursale fino al ((30 giugno 2021)) , anche se non risultino ancora verificate le condizioni previste dall' articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dal presente decreto legislativo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2020
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