Articolo 3 - Trattato di estradizione
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20 dicembre 2019
Articolo 3

Motivi di rifiuto obbligatori

1) L'estradizione non e' concessa quando:
a) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione e' stata formulata al fine di processare o punire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita', origine etnica, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ideologia o opinioni politiche, o che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per qualcuna di queste ragioni;
b) la domanda di estradizione si riferisce a reati considerati dallo Stato Richiesto come reati politici o come reati connessi a reati di tale natura. A tal fine, non sono considerati reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
c) lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che nello Stato Richiedente la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale si richiede l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione o omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto in contumacia non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione se lo Stato Richiedente assicura un nuovo giudizio alla persona condannata per assicurare il suo diritto a comparire in giudizio;
d) lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione puo' determinare conseguenze contrastanti con l'ordine pubblico o con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale;
e) lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
f) lo Stato Richiesto ha pronunciato una sentenza definitiva nei confronti della persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'estradizione;
g) per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta nello Stato Richiesto la prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
h) la persona richiesta sara' giudicata o e' stata condannata nello Stato Richiedente da un tribunale speciale;
i) il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto.
2. Se la richiesta di estradizione per dar corso ad un procedimento penale si riferisce ad un reato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato Richiedente, in caso di condanna, impone una pena privativa della liberta' consentita dalla legislazione dello Stato Richiesto.
3. Se la richiesta di estradizione per eseguire una sentenza di condanna si riferisce ad un reato che e' stato punito con la pena di morte o l'ergastolo, lo Stato Richiedente, prima dell'estradizione, commutera' la pena applicando una pena detentiva consentita dalla legislazione dello Stato Richiesto.

Entrata in vigore il 20 dicembre 2019