Articolo 1 - Trattato di estradizione
Articolo 2
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20 dicembre 2019

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,
Rilevando che i rapporti in materia di estradizione sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873,
Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio,
Considerando che, a tal fine, e' necessario abrogare la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori firmata tra i due Stati a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con un trattato recante previsioni piu' aggiornate e complete,
Ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna a consegnare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva ad una pena privativa della liberta', imposta dalle autorita' giudiziarie dell'altra parte come conseguenza di un reato.

Entrata in vigore il 20 dicembre 2019
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