Fatti che danno luogo all'estradizione
1) Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando:
a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una sentenza di condanna definitiva per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati e quando, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena privativa della liberta' ancora da espiare e' di almeno sei mesi.
2) Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia.
3) Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati sanzionati ai sensi della legge di entrambi gli Stati con pene privative della liberta', ma uno o piu' reati non soddisfi i requisiti previsti negli incisi precedenti, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione anche per questi ultimi, purche' almeno uno di questi delitti soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4) L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.