Articolo 9 del Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20
Articolo 8Articolo 10
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7 marzo 2007
Art. 9. Relazioni annuali 1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione e' inviata per informazione alla Commissione europea.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene:
a) analisi e valutazioni sull'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilita' del sistema di Garanzia di origine;
b) l'analisi del potenziale nazionale di cui all'articolo 5, comma 1;
c) le procedure amministrative di cui all'articolo 8, finalizzate a:
1) favorire la progettazione di unita' di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantita' di calore superiore al calore utile;
2) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;
3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative;
4) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarita' delle varie tecnologie di cogenerazione;
5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione;
6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilita' di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;
7) designare un'eventuale organo con funzioni di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.
3. Entro il 31 dicembre 2007 per i dati relativi all'anno precedente ed in seguito su base annuale, il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea dati e informazioni sulla produzione nazionale di elettricita' e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II.
Tali dati e informazioni, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comprendono anche i dati relativi alla capacita' di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione. Nel caso siano presentati dati sul risparmio di energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, essi sono elaborati conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.
Entrata in vigore il 7 marzo 2007
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