Articolo 2 del Regolamento armamento polizia municipale
Articolo 1Articolo 3
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1 maggio 1987
Art. 2.
Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 , quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonche' quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualita' di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con armi.
2. Fermo restando il disposto dell' art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 , il regolamento e' comunicato al prefetto.
3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalita', il prefetto puo' chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.
Entrata in vigore il 1 maggio 1987
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