Articolo 20 del Regolamento armamento polizia municipale
Articolo 19
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1 maggio 1987
Art. 20.

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7 marzo 1986, n. 65 , e con le disposizioni del presente regolamento.
2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.
3. Il sindaco, qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, secondo comma, comunica al prefetto le disposizioni del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.

Visto, il Ministro dell'interno
SCALFARO
Entrata in vigore il 1 maggio 1987
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