Art. 9. ((Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni qualora non abbiano gia' provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti principi:
a) prevedere termini per ogni fase relativa all'iter di adozione degli strumenti urbanistici;
b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;
c) definire le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.
Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera b), non puo' essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione.
Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di legittimita'.))
a) prevedere termini per ogni fase relativa all'iter di adozione degli strumenti urbanistici;
b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;
c) definire le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.
Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera b), non puo' essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione.
Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di legittimita'.))