Articolo 11 del Decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702
Articolo 10Articolo 10
Versione
18 novembre 1978
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Versione
13 gennaio 1979
Art. 11.
Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel ((quinquennio 1974-78)) sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1979, somme di importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 ai sensi dell' art. 19-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , con una maggiorazione ((rispettivamente del 15 e)) del 10 per cento.
Alla regione siciliana e' direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979
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