Art. 3.
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 21 GENNAIO 1994, N. 61 ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la "illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61 , nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale", anziche' "della provincia autonoma"".
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 21 GENNAIO 1994, N. 61 ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la "illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61 , nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale", anziche' "della provincia autonoma"".