Articolo 3 del Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
Articolo 2 terArticolo 4
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5 dicembre 1993
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28 gennaio 1994
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4 agosto 1994
Art. 3.
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 21 GENNAIO 1994, N. 61 ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la "illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61 , nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale", anziche' "della provincia autonoma"".
Entrata in vigore il 4 agosto 1994
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