Art. 7.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo " nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa."
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo " nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa."