Articolo 1 del Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
Articolo 03Articolo 1 bis
Versione
5 dicembre 1993
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Versione
28 gennaio 1994
Art. 1.
(( (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
b) le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;
c) le attivita' di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonche' le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio l986, n. 349.
3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle sue funzioni.
4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attivita' di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovra' svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282 . Per la medesima finalita' l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali e le societa' per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalita' per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attivita'. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.
8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale
Entrata in vigore il 28 gennaio 1994
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