Art. 2-bis.
(( (Disposizioni sul personale ispettivo).
1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
(( (Disposizioni sul personale ispettivo).
1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.