Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 agosto 1967
Art. 3.
Al Ministro per le partecipazioni statali, nell'esercizio della vigilanza sull'I.R.I., sull'E.N.I. e sugli altri enti pubblici controllati, restano attribuite le seguenti competenze:
comunicare agli enti le deliberazioni attinenti ai programmi e le direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed impartire le direttive necessarie per la loro attuazione;
convocare i presidenti e i direttori generali degli enti, nonche' gli amministratori responsabili delle societa' controllate, al fine di ottenere notizie sull'andamento delle gestioni;
controllare l'attuazione dei programmi e delle direttive impartite, richiedendo a tal fine agli enti le necessarie informazioni e notizie;
autorizzare, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti e di concerto, ove richiesto, con il Ministro per il tesoro, l'assunzione di partecipazioni in nuove societa' e la cessione o il trasferimento di partecipazioni azionarie.
Entrata in vigore il 4 agosto 1967
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