Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 novembre 1963
Art. 20. Tutela dei documenti degli enti pubblici

I sovrintendenti archivisti, qualora accertino che documenti di proprieta' degli enti pubblici si trovino in possesso altrui ne informano immediatamente l'ente proprietario perche' provvede alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.
Entrata in vigore il 15 novembre 1963
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