Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Articolo 13Articolo 15
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15 novembre 1963
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28 gennaio 1964
Art. 14. Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale

Presso gli archivi di Stato indicati nella tabella il annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.
Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.
((Per lo svolgimento dei corsi previsti)) dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , l'Amministrazione degli archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenenti negli gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 137, n. 3.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1964
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