Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 novembre 1963
Art. 19. Tutela dei documenti dello Stato

Spetta ai sovrintendenti archivisti la tutela dei documenti
appartenenti allo Stato che si trovino fuori gli archivi dello Stato.
La tutela e' esercitata nei modi previsti dal secondo comma
dell'art. 823 del Codice civile .
Entrata in vigore il 15 novembre 1963
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