Art. 19. Tutela dei documenti dello Stato
Spetta ai sovrintendenti archivisti la tutela dei documenti
appartenenti allo Stato che si trovino fuori gli archivi dello Stato.
La tutela e' esercitata nei modi previsti dal secondo comma
dell'art. 823 del Codice civile .
Spetta ai sovrintendenti archivisti la tutela dei documenti
appartenenti allo Stato che si trovino fuori gli archivi dello Stato.
La tutela e' esercitata nei modi previsti dal secondo comma
dell'art. 823 del Codice civile .