Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1981
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 novembre 1961
Art. 6.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.
I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
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