Articolo 1 della Legge 21 luglio 1911, n. 780Abrogato
Versione 11 agosto 1911
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Versione 26 ottobre 1911
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Versione 27 luglio 1919
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Versione 16 dicembre 2009
Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2011, n. 8976
Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco - Presidente - Dott. FILADORO Camillo - Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22872-2006 proposto da: SERVICE PROMOTION S.A.S. 01225980430 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. EN LU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato FIORETTI ENRICO, rappresentata e difesa dall'avvocato CICCONI GIAMPAOLO giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro BANCA ROMA S.P.A. GRUPPO CAPITALIA 06978161005 già denominata …
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esclusione·
conseguenze·
fondamento·
legittimazione processuale·
personalità giuridica·
sussistenza·
filiali e succursali·
dirigenti·
altre aziende di credito·
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istituti o enti di credito·
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