Articolo 6 del Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
Articolo 5Articolo 7
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24 novembre 1990
Art. 6. 1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37 , in materia di indennita' integrativa speciale e' prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e per il personale il cui trattamento giuridico e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge.
Entrata in vigore il 24 novembre 1990
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