Art. 6. 1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37 , in materia di indennita' integrativa speciale e' prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e per il personale il cui trattamento giuridico e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge.
Versione
24 novembre 1990
24 novembre 1990
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/03/2021, n. 6720Provvedimento: […] R.G. 26388/2015 4. la quarta censura addebita alla sentenza gravata «ulteriore violazione dell'art. 1 della legge n. 266/2005, dell'art. 2112 cod. civ. e dell'art. 6 del d.l. n. 344/1990» per avere la Corte inserito nella tennporizzazione anche l'indennità integrativa speciale, che invece andava esclusa perché, al momento del trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, non costituiva da oltre 10 anni un'indennità contrattuale, tanto che l'art. 3 dell'Accordo ARAN Organizzazioni Sindacali ne aveva sancito l'irriducibilità;Leggi di più...
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