Articolo 5 del Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 novembre 1990
Art. 5. 1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonche' dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1 luglio 1990.
2. Alle categorie di personale destinatario dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , si applica l' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 . Si applica altresi' l' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 .
3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , e' stabilito in 36 ore settimanali. E' soppressa la disposizione prevista dall' articolo 20, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Entrata in vigore il 24 novembre 1990
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