Articolo 7 del Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 novembre 1990
Art. 7. 1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonche' il personale che lo precede in ruolo, e' inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254 , con effetto dal 31 dicembre 1990.
Entrata in vigore il 24 novembre 1990
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