Art. 9. 1. Il profilo di "assistente socio-sanitario" della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di "infermiere professionale" e' attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di "operatore socio-sanitario", che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo e' data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data piu' remota; a parita' di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.
2. Il personale rivestente i profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale, di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette professionalita', e' inquadrato, secondo l'anzianita' di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.
3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di "assistente amministrativo", "assistente contabile", "assistente tecnico", "assistente di elaborazione dati", "assistente bibliotecario", "assistente poligrafico", "assistente di ufficio tecnico", in servizio alla data del 1 luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianita' di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole universita' o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non docente del comparto delle universita'.
2. Il personale rivestente i profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale, di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette professionalita', e' inquadrato, secondo l'anzianita' di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.
3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di "assistente amministrativo", "assistente contabile", "assistente tecnico", "assistente di elaborazione dati", "assistente bibliotecario", "assistente poligrafico", "assistente di ufficio tecnico", in servizio alla data del 1 luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianita' di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole universita' o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non docente del comparto delle universita'.