Articolo 2 del Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 novembre 1990
Art. 2. 1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono cosi' integrati:
a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;
b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalita' del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.
Entrata in vigore il 24 novembre 1990
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