Articolo 11 del Decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 novembre 1990
Art. 11. 1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unita' superiore. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonche' i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformita' a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Entrata in vigore il 24 novembre 1990
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