L' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , e' abrogato.
Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all' articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze. ((3))
I crediti inerenti alle suddette provvidenze non sono cedibili per atto tra vivi.
E' fatta salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e di cessione di credito notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 8, comma 11) che "Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformita' all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/ 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e' consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 ".