Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 gennaio 1975
Art. 3.
Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , e' sostituito dai seguenti altri:
"L'A.I.M.A. comunica rispettivamente e contestualmente agli uffici ed enti incaricati del servizio, per singola provincia, l'avvenuto inoltro all'istituto di credito incaricato dell'emissione e spedizione degli assegni circolari, degli elenchi di cui all'art. 2, secondo comma.
Entro il primo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno finanziario, gli uffici ed enti suddetti debbono trasmettere alla competente ragioneria regionale dello Stato copia degli elenchi trasmessi all'A.I.M.A., ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, per i quali l'A.I.M.A., nel corso del trimestre, abbia dato la citata comunicazione, corredati degli atti di cui al primo comma del presente articolo, delle domande afferenti ai soggetti indicati in tali elenchi, delle corrispondenti denuncie di coltivazione o denuncie di semina, delle relazioni sui controlli eseguiti e degli atti di determinazione delle rese indicative".
Entrata in vigore il 31 gennaio 1975