Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727
Articolo 2
Versione
31 gennaio 1975
Art. 1.
Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 , con le modificazioni ed integrazioni stabilite con il presente decreto, possono applicarsi al pagamento di tutte le provvidenze finanziarie, quali integrazioni di prezzo, sovvenzioni, aiuti indennita' compensative e premi, disposte dai regolamenti della Comunita' economica europea, la cui erogazione sia affidata alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e sia effettuata con le anticipazioni finanziarie della Comunita' stessa.
Per le provvidenze per le quali gli atti definitori delle domande presentate dagli interessati sono adottati direttamente dall'A.I.M.A., restano invariate le funzioni di controllo preventivo, su tali atti, dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all' art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303 .
Entrata in vigore il 31 gennaio 1975
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