Art. 4. Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori 1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e' costituito l'IMAIE, avente come finalita' statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonche' l'attivita' di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.
2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100)) .
4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100)) .
4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.