Articolo 31 - Accordo della Legge 26 luglio 1978, n. 478
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8 settembre 1978
ARTICOLO 31.
(Membri esportatori ai quali non e' attribuito un contingente di base)

1) Non e' attribuito un contingente di base ai Membri esportatori elencati nell'allegato 1, salvo, il disposto dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo. Durante l'annata caffearia 1976/77, detti Membri disporranno, salvo per il disposto dell'articolo 33, del contingente annuo di esportazione iniziale indicato nella colonna I del medesimo allegato. Salvo quanto e' disposto nel paragrafo 2) del presente articolo e nell'articolo 33, il contingente di tali Membri viene aumentato durante ciascuna delle annate caffearie successive, in base ai seguenti criteri:
a) del 10 per cento del contingente annuo di esportazione
iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 100.000 sacchi;
b) del 5 per cento del contingente annuo di esportazione
iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
Ai fini della fissazione dei contingenti annui dei Membri in
questione, al momento dell'introduzione o del ripristino del contingentamento a norma dell'articolo 33, si considera che i suddetti aumenti annui hanno avuto effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.
2) Entro il 31 luglio di ciascuna annata, ognuno dei Membri ai
quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio i quantitativi di caffe' di cui presumibilmente disporra' per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia seguente. I quantitativi cosi' indicati dai singoli Membri esportatori costituiscono i loro contingenti rispettivi per l'annata caffearia seguente, a condizione che i quantitativi stessi siano compresi entro i limiti autorizzati di cui al paragrafo 1) del presente articolo.
3) Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui
contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 100.000 sacchi, raggiunga o superi il volume massimo di 100.000 sacchi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro diventano applicabili le disposizioni riguardanti i Membri esportatori il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
4) Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui
contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 400.000 sacchi, raggiunga la cifra massima di 400.000 di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro si applicano le disposizioni dell'articolo 35 e il Consiglio stabilisce per esso un contingente di base.
5) Ogni Membro esportatore che figuri nell'elenco dell'allegato I e
le cui esportazioni ammontino a 100.000 o piu' sacchi, puo', in qualsiasi momento, chiedere al Consiglio di fissare per esso un contingente di base.
6) Ai Membri il cui contingente annuo e' inferiore a 100.000 sacchi
non si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 37.
Entrata in vigore il 8 settembre 1978