Articolo 7 - Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di Disegno II civile
Articolo 6
Versione
14 novembre 1973
Art. 7.


La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' di Ancona, sara' registrata in esenzione, di tassa di registro, a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 10 novembre 1970, n. 868 .


Alfredo TRIFOGLI
Rolando RICCIOTTI


Registrata ad Ancona, addi' 18 settembre 1972 al n. 1391. - Privati esenti.


Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
II Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO
Entrata in vigore il 14 novembre 1973
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