Articolo 6 - Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di Disegno II civile
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 novembre 1973
Art. 6.


La presente convenzione s'intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;
b) se vengono a cessare in tutto o in parti per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;
c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle predette condizioni il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Entrata in vigore il 14 novembre 1973
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