Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 giugno 1960 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 giugno 1960 |
Commentari • 2
- 1. Il contenuto dell'Ace in Lombardiahttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
La principale informazione riportata sull'ACE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (EPH), indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell'involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell'edificio. Grazie al confronto con una semplice scala composta da otto caselle colorate dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), tutti i cittadini, anche i non esperti, possono immediatamente comprendere se un edificio consuma molta o poca energia. Il calcolo che consente di determinare l'EPH di un edificio è univoco e basato su una metodologia standardizzata, così da …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 116
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 15/11/2024, n. 655Provvedimento: Sentenza n. 655/2024 Depositato il 15/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SCIME' LUIGI, Presidente MANTINI ANNA RITA, Relatore SACCO MAURIZIO, Giudice in data 07/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 96/2023 depositato il 27/02/2023 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RA elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - …Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- accesso agli atti·
- notifica nulla·
- art. 140 c.p.c.·
- art. 139 c.p.c.·
- incompetenza territoriale·
- agente della riscossione·
- legittimazione passiva·
- litisconsorzio necessario·
- ente creditore
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la richiesta avanzata dal medico provinciale di Catanzaro, in data 20 gennaio 1960 per la revoca della dichiarazione di endemia malarica per il comune di Crotone di quella Provincia e il relativo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanita' nella seduta del 21 settembre 1959;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 , concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e la legge 13 marzo 1958, n. 296 , con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanita' le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ;
Visto il regio decreto 21 giugno 1903, n. 307 , con il quale, fra l'altro, l'intero territorio del comune di Cotrone (ora Crotone), veniva dichiarato di endemia malarica;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
La dichiarazione di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Cotrone, ora Crotone, della provincia di Catanzaro, contenuta nel regio decreto 21 giugno 1903, n. 307 , viene revocata.