Articolo 6 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
Articolo 5Articolo 7
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5 marzo 2010
Art. 6. Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l'istituto dei tessuti 1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce la conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato IV delle procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento di tessuti o cellule nonche' al ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti.
Entrata in vigore il 5 marzo 2010
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