Articolo 13 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 marzo 2010
Art. 13. Scambio di informazioni fra Autorita' competenti 1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, al fine di assicurare l'adozione dei necessari adeguati provvedimenti.
Entrata in vigore il 5 marzo 2010
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