Articolo 11 del Codice penale militare di pace
Articolo 10Articolo 12
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21 maggio 1941
Art. 11.

(Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate).

La legge penale militare si applica:

1° ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

2° a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.
Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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