Articolo 261 bis del Codice penale militare di pace
Articolo 262Articolo 261 ter
Versione
22 dicembre 1998
Art. 261-bis.

(( (Procedimenti riguardanti i magistrati).)) ((Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:
a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;
c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma))
Entrata in vigore il 22 dicembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente