Articolo 90 del Codice penale militare di pace
Articolo 89 bisArticolo 92
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21 maggio 1941
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23 febbraio 1989
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13 luglio 1995
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16 aprile 1998
Art. 90.

(Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio).

E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;(40)

2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;(40)

3° che e' colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;(40)

4° che e' colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.(21)

Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni. ((42))

Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
------------- AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 16 febbraio 1989 n. 49 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 90, primo comma, n.4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni". ------------- AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1995 n. 298 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1995 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni" e "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 90, primo comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni". ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1998 n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziche' da uno a cinque anni".
Entrata in vigore il 16 aprile 1998
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