Articolo 63 del Codice penale militare di pace
Articolo 62Articolo 64
Versione
21 maggio 1941
Art. 63.

(Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente).

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice, si osservano le norme seguenti:

1° la pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;

2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;

3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e' sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorche' la reclusione sia inferiore a un mese;

4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilita' del condannato, e' sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa;

5° alla pena dell'arresto e' sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;

6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilita' del condannato, e' sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda.
Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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