(Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria: cauzione o malleveria).
La liberta' provvisoria puo' essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare. ((11))
Non e' ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la liberta' provvisoria.
Il militare, al quale e' stata conceduta la liberta' provvisoria, non puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria.
----------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio - 6 giugno 1974, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1974, n. 153) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell' art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace".