Articolo 323 del Codice penale militare di pace
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Versione
21 maggio 1941
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Versione
13 giugno 1974
Art. 323.

(Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria: cauzione o malleveria).

La liberta' provvisoria puo' essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare. ((11))

Non e' ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la liberta' provvisoria.

Il militare, al quale e' stata conceduta la liberta' provvisoria, non puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria.

----------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio - 6 giugno 1974, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1974, n. 153) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell' art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace".
Entrata in vigore il 13 giugno 1974
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