Articolo 270 del Codice penale militare di pace
Articolo 269Articolo 271
Versione
21 maggio 1941
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Versione
7 marzo 1996
Art. 270.

(Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno).

Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari. ((41))

Il giudizio su di essa e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna. ((41)) ----------- AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 6/3/1996, n. 10) ha dichiarato:
- l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo;
- ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 marzo 1996
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