Articolo 29 del Codice penale militare di pace
Articolo 28Articolo 30
Versione
21 maggio 1941
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Versione
10 giugno 1993
Art. 29.

(Rimozione).

La rimozione si applica, a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; e' perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando e' inflitta per durata superiore a tre anni;

2° per gli altri militari, quando e' inflitta per durata superiore a un anno.
((34)) -------------- AGGIORNAMENTO (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 1 giugno 1993 n. 258 (in G.U. 1a s.s. 09/06/1993 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali"."
Entrata in vigore il 10 giugno 1993
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