Articolo 78 del Codice penale militare di pace
Articolo 77Articolo 79
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21 maggio 1941
Art. 78.

(Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata).

E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale , aumentata la pena della reclusione da un terzo alla meta':

1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;

2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.


Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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