(Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata).
E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale , aumentata la pena della reclusione da un terzo alla meta':
1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;
2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.