Articolo 5 del Codice penale militare di pace
Articolo 4Articolo 6
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21 maggio 1941
Art. 5.

(Militari considerati in servizio alle armi).

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, a' termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorche' non prestino servizio effettivo alle armi;

2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;

3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.


Entrata in vigore il 21 maggio 1941
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